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Detrazioni 55% da gennaio 2010 modifiche legislative
Dal 1 gennaio 2010 diminuiscono fortemente i valori di trasmittanza termica dei serramenti esterni
Per far ottenere ai propri clienti la detrazione fiscale del 55% nel 2010 i costruttori e i rivenditori di serramenti dovranno offrire prodotti notevolmente piu' isolati termicamente. Con il 1 gennaio 2010 la legge impone infatti valori ancora piu' bassi di trasmittanza termica di finestre comprensive di infissi, chiusure apribili e assimilabili, trasparenti e/o opache come dalla Tabella qui sotto riportata e tratta dal DM 11 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Di fatto, praticamente in tutto il Paese viene resa obbligatoria, per accedere ai benefici fiscali del 55%, l'adozione di serramenti esterni a prestazioni termiche rinforzate dotati di vetri isolanti basso emissivi. Particolarmente importante la discesa dei valori di trasmittanza termica nelle zone climatiche E e F. Il che pone dei problemi non indifferenti soprattutto ai produttori di serramenti tradizionali che devono ricorrere a vetri e telai di ultima generazione ad elevato isolamento termico. Questo riguarda in particolare chi opera nella zona E che raccoglie quasi met della popolazione italiana. Ma che cosa si intende per finestre comprensive di infissi? Il termine fin dal suo apparire ha intrigato per la sua tortuosit. Per fortuna venuto in soccorso di tutti il DPR 59/09 del giugno scorso, decreto attuativo dellart. 4, comma 1 lettere a e b del Dlgs. 192, che ha precisato il concetto di finestre comprensive di infissi Infatti il DPR 59/09 ha chiarito che "il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C al decreto legislativo". Qui il legislatore ha esteso il concetto di "chiusure trasparenti" che appare nel Dlgs 192 anche a componenti specificamente indicati quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, considerando sia le parti trasparenti che opache. Di fatto tutte le chiusure esterne sono equiparate. Un'affermazione che risulta utile anche ai fini delle detrazioni fiscali del 55%. Non a caso Enea nelle scorse settimane ha provveduto a modificare la FAQ 33 (le FAQ sono domande e risposte su temi importanti e non chiari) relativa alle porte di ingresso ammettendone la detraibilita'ai fini del 55% proprio alla luce del DPR 59/09. Si ricorda a questo proposito che nel dicembre 2008 l'Agenzia delle Entrate aveva delimitato fortemente la detrazione delle porte di ingresso con un'apposita risoluzione, la 475/E. Da allora l'Agenzia non e' piu' ritornata sul tema. Da giugno tuttavia il quadro giuridico relativo alla definizione di chiusure alias finestre comprensive di infissi alias serramenti esterni cambiato proprio grazie all'arrivo del DPR 59/09. (e.b.) PS: In ogni caso suggeriamo vivamente ai lettori, costruttori, rivenditori, progettisti, imprese e clienti finali, di sempre tenere copia accurata (e datata) delle FAQ di Enea reperibili al seguente link: clicca qui
Fonte: guidafinestra.it