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Certificazione energetica degli edifici


A partire dal 1 luglio 2009 tutti gli immobili dovranno essere dotati dell'attestato di certificazione energetica

A partire dal 1 luglio 2009 tutti gli immobili dovranno essere dotati dell'attestato di certificazione energetica cosi' come previsto all'art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005, fatta salva comunque la possibilita' di alienare un immobile ancorche' non dotato dell'AQE. In attesa delle linee guida nazionali l'attestato di qualificazione energetica (AQE) a determinare le prestazioni energetiche degli edifici nel nostro Paese, un documento transitorio introdotto dal D.Lgs. 311/2006, che sostituisce l'attestato di certificazione energetica (ACE) nelle regioni tuttora sprovviste del decreto attuativo della normativa nazionale. L'obbligo di dotazione grava in capo al costruttore, per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importanti (ossia realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all'8 ottobre 2005), per tutti gli altri edifici, l'obbligo di dotazione previsto in capo al venditore. Importanti chiarimenti sono stati forniti dal Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio 334/2009 (in allegato). Il documento fa il punto sui comportamenti da tenere nella contrattazione avente ad oggetto il trasferimento di un immobile, tenendo conto dell'abrogazione (disposta dall'art. 35 del DL 112/2008) dei commi 3 e 4 dell'art. 6 e dei commi 8 e 9 dell'art. 15 del d.lgs. 192/2005 i quali prevedevano l'obbligo di allegare l'AQE agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) a pena di nullita'.Secondo i Notai, l'obbligo di dotare il fabbricato dell'attestato di qualificazione energetica, pur essendo previsto dalla legge in capo al venditore ovvero al costruttore, puo' essere assunto dall'acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile. Ne consegue che l'immobile puo' essere dotato dell'AQE anche dopo il rogito. Da queste indicazione emerge il dovere del Notaio di informare adeguatamente le parti sulla normativa relativa al risparmio energetico degli edifici e sull'obbligo di attribuire ad ogni fabbricato una classe energetica. Va ricordato, infine, che l'unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell'obbligo di dotazione quella di cui all'art. 15 comma 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all'immobile (secondo le tipologie di cui all'art. 6 co. 1) l'originale della certificazione energetica punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro. Molti i dubbi operativi su questa misura. Il DLgs 112/2008, abrogando i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del DLgs 192/2005, ha eliminato la sanzione della nullita' del contratto di compravendita per chi non avesse allegato la certificazione al rogito. L'obbligo di dotare l'immobile di una certificazione comunque previsto dalla normativa nazionale vigente. Pertanto, la violazione dell'obbligo di consegnare la certificazione, anche se non puo' invalidare l'atto di trasferimento, puo' essere fonte di responsabilita' civile del venditore verso l'acquirente, quanto meno per la mancata informazione sull'inesistenza del documento. Trattandosi di un obbligo previsto da una disposizione legislativa, l'acquirente ha il diritto di sapere che non stato rispettato e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo. Per quanto concerne le modalita' per il rilascio dell'attestato di qualificazione energetica, in assenza delle linee guida nazionali e dei decreti che dovrebbero individuare gli esperti e gli organismi cui affidare le verifiche, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.

Scarica il Documento tratto dal Consiglio Nazionale del Notariato